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[1]L'obbligo della corresponsione dei canoni di cui all'articolo 45, 1° comma, da parte dei Comuni, decorre dall'8 febbraio 1936-XIV. Dalla stessa data decorre, per il Governatorato di Roma, l'obbligo della corresponsione del canone di cui all'art. 44, 1° comma, del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333.

[2]I canoni di cui all'articolo 67, saranno corrisposti dai Comuni con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art69 · fonte del testo