[1]A favore dell'Istituto di credito che gestisce la cassa del mercato e che si rende quindi responsabile del pagamento dei prodotti venduti puo' essere imposto il pagamento di un diritto corrispondente ai relativi oneri e non superiore all'1,25 per cento sull'importo delle vendite.

[2]Le rimesse di denaro costituenti importo delle vendite, al netto delle ritenute, sono direttamente fatte dall'Istituto che gestisce la cassa ai proprietari dei prodotti venduti.

Testo vigente dal 29 settembre 1938

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urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487~art12 · fonte del testo