[1]A favore dell'Istituto di credito che gestisce la cassa del mercato e che si rende quindi responsabile del pagamento dei prodotti venduti puo' essere imposto il pagamento di un diritto corrispondente ai relativi oneri e non superiore all'1,25 per cento sull'importo delle vendite.
[2]Le rimesse di denaro costituenti importo delle vendite, al netto delle ritenute, sono direttamente fatte dall'Istituto che gestisce la cassa ai proprietari dei prodotti venduti.
Testo vigente dal 29 settembre 1938
