[1]I proventi che, a norma della presente legge, derivano ai Comuni dai mercati del pesce debbono da essi essere esclusivamente commisurati a sostenere le spese di mercato, ed, ove sia del caso, all'ammortamento dei relativi impianti.

[2]A tal fine la gestione amministrativa del mercato fara', in ogni caso, oggetto di una propria contabilita'.

Testo vigente dal 29 settembre 1938

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urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487~art13 · fonte del testo