[1]I proventi che, a norma della presente legge, derivano ai Comuni dai mercati del pesce debbono da essi essere esclusivamente commisurati a sostenere le spese di mercato, ed, ove sia del caso, all'ammortamento dei relativi impianti.
[2]A tal fine la gestione amministrativa del mercato fara', in ogni caso, oggetto di una propria contabilita'.
Testo vigente dal 29 settembre 1938
