((Il diritto di mercato puo' essere elevato dell'uno per cento a favore dei Comuni che debbano provvedere alla costruzione ed alla trasformazione dell'edificio e degli impianti del mercato, limitatamente al periodo necessario per l'ammortamento delle spese stesse, secondo un piano di ammortamento da sottoporsi al parere della Commissione consultiva del mercato e da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa)).
Testo vigente dal 19 giugno 1955
