Per sopperire alle spese dei servizi di mercato puo' essere imposto il pagamento di un diritto di mercato non superiore all'1,25 per cento e di un diritto di asta non superiore all'1,25 per cento sull'importo delle vendite. Relativamente alle merci per le quali la Direzione del mercato esercita soltanto controlli statistici e sanitari ai sensi dell'art. 3 puo' essere imposto soltanto il pagamento di un diritto in misura non superiore a L. 0,50 il quintale. Da quest'ultimo diritto sono esentate le merci vendute alle ditte conserviere con contratti di carattere continuativo.

Testo vigente dal 29 settembre 1938

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487~art10 · fonte del testo