Per sopperire alle spese dei servizi di mercato puo' essere imposto il pagamento di un diritto di mercato non superiore all'1,25 per cento e di un diritto di asta non superiore all'1,25 per cento sull'importo delle vendite. Relativamente alle merci per le quali la Direzione del mercato esercita soltanto controlli statistici e sanitari ai sensi dell'art. 3 puo' essere imposto soltanto il pagamento di un diritto in misura non superiore a L. 0,50 il quintale. Da quest'ultimo diritto sono esentate le merci vendute alle ditte conserviere con contratti di carattere continuativo.
Testo vigente dal 29 settembre 1938
