[1]Le vendite sono eseguite per lotti di specie omogenee col metodo dell'asta pubblica e partitamente per le merci dei singoli interessati.

[2]Sono ammessi alle operazioni di vendita:

  • a)i produttori;
  • b)i commercianti in prodotti della pesca;
  • c)i mandatari dei produttori e dei commercianti.

[3]Sono ammessi agli acquisti i commercianti in prodotti della pesca. I regolamenti dei singoli mercati potranno, peraltro, consentire che gli acquisti siano fatti anche da esercenti alberghi, da enti e da istituti.

[4]Prima della chiusura definitiva dell'asta, il proprietario della merce od il mandatario ha facolta' di ritirare la merce, indicando se intenda presentare la merce stessa ad asta successiva, oppure avviarla ad altro centro. La Direzione del mercato ha facolta' di richiedere che la qualita' di produttore sia accertata con certificato della Autorita' marittima, per pesca in acque marine e dell'Autorita' prefettizia, per la pesca nelle acque dolci e quella di commerciante con certificato del rispettivo Consiglio provinciale delle corporazioni.

Testo vigente dal 29 settembre 1938

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urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487~art6 · fonte del testo