[1]Il Governo del Re e' autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico le presenti disposizioni legislative con quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e nei provvedimenti successivamente emanati riguardanti materia in esso disciplinata.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 12 luglio 1938 - Anno XVI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - ROSSONI - LANTINI - SOLMI - DI REVEL - BOTTAI - COBOLLI-GIGLI - BENNI

[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo vigente dal 29 settembre 1938

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urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487~art19 · fonte del testo