[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - JUNG.
[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo vigente dal 27 aprile 1933
