[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente leggo con quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 239, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG - ACERBO.

[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo vigente dal 26 aprile 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art19 · fonte del testo