Art. 5
Per le infrazioni alle norme della presente legge ed alle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dagli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Testo vigente dal 10 luglio 1986
