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[1]I podesta' dei Comuni nei quali e' istituito il mercato all'ingrosso del pesce, ai sensi degli articoli 72 e seguenti del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono tenuti a nominare annualmente una Commissione consultiva e di vigilanza circa il funzionamento dei mercati stessi, della quale fanno parte il direttore del mercato, un rappresentante della Federazione provinciale fascista ed un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle cinque Federazioni nazionali fasciste: degli industriali della pesca, dei lavoratori della pesca, degli artigiani, delle cooperative di produzione e lavoro e dei commercianti dei prodotti della pesca.
[2]La Commissione e' presieduta dal dirigente del servizio annona o da altro funzionario cui il podesta' del rispettivo Comune ritenga conferire tale incarico.
Testo in vigore dal 22 luglio 1935 al 16 dicembre 2010
