Nuove norme per lo sviluppo della montagna

Art. 15 — Autorizzazione di spesa

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Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 e' autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:

  • 1)lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle Comunita' montane, previsti nell'articolo 5, da ripartire tra le regioni secondo il disposto del sesto comma dello stesso articolo della, presente legge, nonche' per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma dodicesimo dell'articolo 9;
  • 2)lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge, dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in vigore fino a quando non saranno definiti modi e tempi del trasferimento della materia alle regioni secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281;
  • 3)lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la Carta della montagna di cui all'articolo 14. La spesa prevista al punto 1), di lire 86 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 26 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1974. La spesa prevista al punto 2), di lire 28 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 8 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1973, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1974. La spesa relativa al punto 3), di lire 2 miliardi, e' imputata all'esercizio finanziario 1972. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 35 miliardi dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 30 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102~art15 · fonte su Normattiva