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Gli insegnanti non abilitati, che all'entrata, in vigore della presente legge prestino servizio nei ruoli speciali transitori oppure abbiano svolto la loro opera in qualita' di incaricati, durante l'ultimo decennio, negli istituti di istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti per almeno cinque anni nello stesso gruppo di insegnamento, conseguiranno l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, che ne accerti la cultura e le capacita' didattiche, nei limiti e secondo le particolari condizioni che verranno stabiliti in forza dell'art. 6 della legge stessa. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici e razziali, il periodo di permanenza nello stesso gruppo di insegnamento e' ridotto ad anni tre. La disposizione del precedente comma si applica anche agli incaricati dell'insegnamento dell'educazione fisica, i quali siano in possesso di un titolo di studio valido per la iscrizione alle universita' e agli istituti superiori e abbiano frequentato con profitto il corso di perfezionamento per insegnanti incaricati di educazione fisica svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente dal Ministero della pubblica istruzione. L'abilitazione conseguita in virtu' del presente articolo e' valutata col punteggio minimo delle abilitazioni per esami, fatta salva la precedenza, a parita' di punteggi, dell'abilitazione per esame.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1956 al 29 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-12-15;1440~art7 · fonte del testo