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Gli insegnanti non abilitati, che all'entrata, in vigore della presente legge prestino servizio nei ruoli speciali transitori oppure abbiano svolto la loro opera in qualita' di incaricati, durante l'ultimo decennio, negli istituti di istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti per almeno cinque anni nello stesso gruppo di insegnamento, conseguiranno l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, che ne accerti la cultura e le capacita' didattiche, nei limiti e secondo le particolari condizioni che verranno stabiliti in forza dell'art. 6 della legge stessa.1 Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici e razziali, il periodo di permanenza nello stesso gruppo di insegnamento e' ridotto ad anni tre. La disposizione del precedente comma si applica anche agli incaricati dell'insegnamento dell'educazione fisica, i quali siano in possesso di un titolo di studio valido per la iscrizione alle universita' e agli istituti superiori e abbiano frequentato con profitto il corso di perfezionamento per insegnanti incaricati di educazione fisica svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente dal Ministero della pubblica istruzione. L'abilitazione conseguita in virtu' del presente articolo e' valutata col punteggio minimo delle abilitazioni per esami, fatta salva la precedenza, a parita' di punteggi, dell'abilitazione per esame.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1958, n. 305
1La L. 2 aprile 1958, n. 305 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il beneficio del termine di tre anni previsto nello art. 7, comma primo, della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, a favore degli insegnanti degli istituti di istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti, mutilati e invalidi di guerra, combattenti, reduci e partigiani, perseguitati politici e razziali, e' esteso agli insegnanti orfani di guerra e alle vedove di guerra"
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
