Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1989 al 5 gennaio 1992. Leggi il testo vigente →

La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, e' rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1 gennaio 1980.24

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 13 novembre 1987

2

Il Decreto 13 novembre 1987 (in G.U. 24/11/1987, n. 93) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni di acque per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1989 a L. 10.516 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

Decreto 24 novembre 1989

4

Il Decreto 24 novembre 1989 (in G.U. 30/11/1989, n. 280) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1990-31 dicembre 1991 in L. 11.767 (undicimilasettecentosessantasette) per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 15 dicembre 1989 al 5 gennaio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

27 versioni dal 1981

1981oggi
  1. 18 gennaio 2026 — oggiin vigoreper 9 mesi
  2. 31 dicembre 2023 — 18 gennaio 2026per 2 anni
  3. 30 marzo 2022 — 31 dicembre 2023per un anno
  4. 22 febbraio 2022 — 30 marzo 2022per un mese
  5. 12 marzo 2020 — 22 febbraio 2022per un anno
  6. 7 febbraio 2018 — 12 marzo 2020per 2 anni
  7. 27 febbraio 2016 — 7 febbraio 2018per un anno
  8. 6 gennaio 2016 — 27 febbraio 2016per un mese
  9. 20 dicembre 2013 — 6 gennaio 2016per 2 anni
  10. 9 febbraio 2012 — 20 dicembre 2013per un anno
  11. 31 luglio 2010 — 9 febbraio 2012per un anno
  12. 19 dicembre 2009 — 31 luglio 2010per 7 mesi
  13. 20 dicembre 2007 — 19 dicembre 2009per 2 anni
  14. 29 dicembre 2005 — 20 dicembre 2007per un anno
  15. 18 marzo 2004 — 29 dicembre 2005per un anno
  16. 1 gennaio 2003 — 18 marzo 2004per un anno
  17. 1 settembre 2002 — 1 gennaio 2003per 4 mesi
  18. 5 gennaio 2002 — 1 settembre 2002per 8 mesi
  19. 1 gennaio 2002 — 5 gennaio 2002per 4 giorni
  20. 19 gennaio 2000 — 1 gennaio 2002per un anno
  21. 24 gennaio 1998 — 19 gennaio 2000per un anno
  22. 5 gennaio 1996 — 24 gennaio 1998per 2 anni
  23. 1 dicembre 1993 — 5 gennaio 1996per 2 anni
  24. 5 gennaio 1992 — 1 dicembre 1993per un anno
  25. 15 dicembre 1989 — 5 gennaio 1992per 2 anni
  26. 9 dicembre 1987 — 15 dicembre 1989per 2 anni
  27. 6 gennaio 1981 — 9 dicembre 1987testo originarioper 7 anni

urn:nir:stato:legge:1980-12-22;925~art1 · fonte su Normattiva