Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'articolo 1 e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all'articolo 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1 gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita. I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.
Testo vigente dal 6 gennaio 1981
