Dopo l'articolo 392 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 392-bis - Termini per l'attivita' del pubblico ministero. - Entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali, il pubblico ministero richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art24 · fonte su Normattiva