L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - Nessun onere grava sull'Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dell'imputato sottoposto alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora. Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano luoghi di abitazione o di privata dimora le comunita' terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalita' di lucro".

Testo vigente dal 1 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-28;398~art25 · fonte su Normattiva