All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dai seguenti: " 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
  • a)donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
  • b)padre, esercente la potesta', di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
  • c)persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
  • d)persona di eta' superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
  • e)persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis. 1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, puo' disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che puo' essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare. 1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare e' proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.";
  • b)il comma 3 e' abrogato;
  • c)al comma 4, le parole: "dal secondo comma dell'articolo 254-quater del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 284 del codice di procedura penale";
  • d)al comma 7, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 1-bis";
  • e)dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puo' essere sostituita con altra misura".

Testo vigente dal 30 maggio 1998

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 255/2005

    Questione infondata
    1 luglio 2005

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la misura della detenzione domiciliare – oltre che nei casi indicati dai commi 1 e 1-bis – anche in quello contemplato dal comma 1-ter dello stesso art. 47-ter, vale a dire quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen.: ipotesi nella quale la predetta misura può essere adottata dal tribunale di sorveglianza anche se la pena che il condannato deve espiare supera il limite previsto dal citato comma 1 dell'art. 47-ter (quattro anni di reclusione, anche come residuo di maggior pena). Infatti, la scelta di riservare l'applicazione della misura 'de qua' al solo giudice collegiale (il tribunale di sorveglianza, che comprende anche esperti non togati, ai sensi dell'art. 70 della legge n. 354 del 1975), escludendo “anticipazioni” in via urgente da parte del giudice monocratico (magistrato di sorveglianza) – scelta che evidentemente evoca le garanzie di maggior ponderazione assicurate dalla decisione del collegio – rientra nell'ambito dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella disciplina degli istituti processuali: discrezionalità che – al di là di ogni possibile valutazione di merito, estranea al sindacato di costituzionalità – non può ritenersi esercitata, nel frangente, in modo manifestamente irrazionale ed arbitrario, anche in una cornice di sistema. Quanto, poi, agli ulteriori parametri della rieducazione del condannato, del divieto di pene contrarie al senso di umanità (art. 27 Cost.) e del diritto alla salute (art. 32 Cost.), deve ribadirsi che, nella specie, si discute di ipotesi di rinvio facoltativo della esecuzione della pena, che presuppongono condizioni di salute del condannato non a tal segno inconciliabili con la detenzione carceraria da escludere – com'è, invece, per le ipotesi di rinvio obbligatorio – ogni possibile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della collettività: tanto è vero che – alla stregua di una previsione la cui legittimità costituzionale non è posta in discussione dal giudice 'a quò – ove la pericolosità sociale del condannato risultasse incompatibile, non solo con la liberazione pura e semplice, ma anche con la detenzione domiciliare, l'esecuzione della pena nelle forme ordinarie dovrebbe comunque essere attuata o proseguita.

    Art. 656 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 77/2000

    Questione inammissibile
    22 marzo 2000

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Venezia, con l'ordinanza in…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 656 c.p.p. · Art. 47-ter Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1998-05-27;165~art4 · fonte su Normattiva