L'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, numero 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' sostituito dal seguente: "Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, punibili con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, e' sempre obbligatoria la cattura".

Testo vigente dal 1 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-28;398~art26 · fonte su Normattiva