Dopo l'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal precedente articolo 12 della presente legge, e' inserito il seguente: "ART. 47-ter. - (Detenzione domiciliare). - 1. La pena della reclusione non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate, se non vi e' stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:

  • 1)donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di eta' inferiore a tre anni con la convivente;
  • 2)persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
  • 3)persona di eta' superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente;
  • 4)persona di eta' minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 2. La detenzione domiciliare non puo' essere concessa quando e' accertata l'attualita' di collegamenti del condannato con la criminalita' organizzata o di una scelta di criminalita'. 3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di liberta' o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 47. 4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 254-quater del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. 5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare. 6. La detenzione domiciliare e' revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure. 7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nel comma 1. 8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. 9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca".

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 414/1991

    Ha colpito questo articolo
    19 novembre 1991

    La non concedibilità ai condannati militari del beneficio della detenzione domiciliare, usufruibile dai condannati comuni, non comporta violazione del principio di eguaglianza, attesa la specialità della reclusione militare - caratterizzata da particolari modalità di espiazione della pena consistenti nella istruzione militare e nella esercitazione pratica militare - volta al recupero del condannato al servizio militare, ne' pregiudica il diritto al lavoro, che è sospeso durante il servizio alle armi, ovvero i diritti della famiglia perché l'unione domestica è anch'essa interrotta dalla partenza del cittadino alle armi e dalla sua convivenza nella comunità militare; diversa valenza ha invece il bene fondamentale della vita e della salute il cui valore supremo elimina ogni distinzione fra cittadini e militari e consente di sottrarre il condannato alla pena della reclusione militare alla soggezione, alla disciplina ed alle modalità della espiazione speciale quando egli - in condizioni di salute particolarmente gravi - richieda la conversione di questa in detenzione domiciliare. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 47 ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, come introdotta dall'art. 13 legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che la reclusione militare sia espiata in detenzione domiciliare quando trattasi di persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.

    Art. 47-ter Ordinamento penitenziario · Art. 13 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 215/1990

    Ha colpito questo articolo
    13 aprile 1990

    La previsione dell'art. 47 ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (così come aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663), secondo cui soltanto alla madre detenuta viene riconosciuto, mediante la concessione della detenzione domiciliare, il diritto-dovere di assistere la prole infratreenne, nega implicitamente al genitore l'esercizio dello stesso diritto e l'adempimento dell'identico dovere per il caso in cui la madre manchi o sia assolutamnente impossibilitata ad espletare quel compito. La manifesta incompatibilità di tale normativa nei confronti dell'art. 3 della Costituzione emerge particolarmente dal collegamento con i principi consacrati negli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione stessa. Il riconoscimento della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, su cui è ordinato il matrimonio, e il riconoscimento stesso dei diritti della famiglia (art. 29), il dovere e il diritto dei genitori di mantenere ed educare i figli con pari responsabilità, e sopratutto, le provvidenze che la legge deve disporre affinché siano assolti i compiti dei genitori nei casi di loro incapacità (art. 30), la protezione che la Carta fondamentale accorda all'infanzia, sollecitando la Repubblica a favorire gli istituti necessari a tale scopo (art. 31), rappresentano infatti un complesso di eminenti valori che rendono intollerabile la suddetta discriminazione. L'art. 47 ter della legge n. 354 del 1975 va perciò dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole in età inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. - S. n. 1/1987.

    Art. 47-ter Ordinamento penitenziario · Art. 13 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art13 · fonte su Normattiva