E' vietata la discarica in laguna delle acque di lavaggio delle petroliere. Il carico e lo scarico della zavorra delle navi e dei natanti e qualsiasi dispersione nella laguna di liquidi o di sostanze solide trasportati da navi o natanti devono essere autorizzati dall'Ufficio del genio civile o dalle capitanerie di porto per le zone di rispettiva competenza, su presentazione di apposita domanda nella quale deve essere indicata la localita' di prelevamento o di deposito delle materie.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;366~art20 · fonte su Normattiva