La navigazione nella laguna di Venezia e' sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima. In detti canali e zone la navigazione e' regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna. Il Magistrato alle acque provvedera' all'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, esclusi i canali marittimi. A questi ultimi, nonche' agli ambiti portuali, provvedera' l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;366~art4 · fonte su Normattiva