Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Per tutti i pagamenti di debiti espressi in valuta diversa da quella italiana, da effettuarsi ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 nonche' del primo comma, n. 1, dell'art. 15, si applica il cambio determinato a norma del secondo comma dell'art. 5.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art16 · fonte del testo