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Per tutti i pagamenti di debiti espressi in valuta diversa da quella italiana, da effettuarsi ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 nonche' del primo comma, n. 1, dell'art. 15, si applica il cambio determinato a norma del secondo comma dell'art. 5.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025
