Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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3 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1942 al 9 maggio 2025. 191 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sono tenuti alla denuncia prescritta dall'art. 309 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, le persone fisiche di nazionalita' italiana, che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue Forze armate e tutti gli enti di natura privata, ivi comprese le societa' commerciali, le associazioni e gli enti di fatto, di nazionalita' italiana, che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue Forze armate.
tolto: Sono inoltre tenute alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, o persone fisiche e giuridiche, qualunque sia la loro nazionalita', per i beni appartenenti a persone di nazionalita' nemica, da esse detenuti nel territorio dello Stato per i debiti verso dette persone, afferenti ad attivita' commerciali da esse ivi esercitate.
tolto: E' concesso un nuovo termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le denuncie che si sarebbero dovute fare ai sensi dell'art. 309 della legge di guerra. I termini in corso alla data anzidetta sono prorogati di trenta giorni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art1 · fonte del testo