Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025. 73 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I depositi preveduti dai precedenti articoli 3 e 4, per i debiti espressi in valuta diversa dalla lira italiana, debbono essere effettuati in lire italiane previa conversione dell'importo dell'obbligazione al cambio del giorno precedente al deposito.
tolto: Il cambio applicabile per le divise quotate ufficialmente e' quello della Borsa di Roma; in ogni altro caso, viene fissato dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per gli scambi e per le valute.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art5 · fonte del testo