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Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti: "L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente territorialmente nel luogo di inizio del trasporto od ove ha sede l'impresa proprietaria del veicolo puo' autorizzare:

  • a)il trasporto di cose indivisibili che, per le dimensioni o per il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli articoli 32 e 33, salva sempre l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 37;
  • b)il trasporto di cose che, per il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti nell'articolo 33, ove siano addotti giustificati motivi;
  • c)la circolazione dei veicoli che, per speciali esigenze, superino le dimensioni ed i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33. Per le autostrade l'autorizzazione e' data dal Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. L'autorizzazione e' data per determinati periodi di tempo o per piu' trasporti di volta in volta. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada". L'articolo 18 del regolamento per l'esecuzione del testo unico e' abrogato. Il Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per i lavori pubblici, provvedera' con propri decreti per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo.

Testo in vigore dal 26 maggio 1976 al 24 agosto 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;313~art1 · fonte del testo