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L'articolo 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' modificato come segue: "Il secondo alinea del punto 4 e' sostituito dal seguente: " Per gli autoveicoli ed i loro rimorchi si potra' consentire che la parte posteriore abbia uno sbalzo massimo pari al 60 per cento del passo, se cio' sia riconosciuto ammissibile dalla Direzione generale della motorizzazione civile. Il punto 6 e' sostituito dal seguente: " Verifica in marcia della inscrivibilita' di una fascia di ingombro (corona circolare) di raggio minore metri 5,30 e larga metri 6,70, e determinazione del diametro minimo di volta". Al punto 16 viene aggiunto quanto segue: " questo accertamento non si effettua nel caso degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati; per tali autoveicoli deve essere verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore ed il peso complessivo dell'autoveicolo non sia inferiore a 8 CV/t; "".

Testo in vigore dal 26 maggio 1976 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;313~art7 · fonte su Normattiva