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Il primo alinea del primo comma dell'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "- 1,4 se il complesso di veicoli e' provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico;".

Testo in vigore dal 26 maggio 1976 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;313~art8 · fonte del testo