Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 1978 al 24 dicembre 1987. Leggi il testo vigente →
La Commissione, qualora, esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti non sono manifestamente infondati, riferisce al Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di sua competenza. Le indagini di cui al comma precedente devono essere esperite nel termine di sei mesi dalla data della trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, ovvero, nel caso di indagini d'ufficio, dalla data della comunicazione allo stesso Presidente. Il termine puo' essere prorogato, per una sola volta, per non piu' di tre mesi, qualora almeno sei commissari ne facciano richiesta al presidente della Commissione. Il Parlamento, su richiesta di almeno cinquanta membri, puo' disporre a maggioranza che la Commissione compia un supplemento di indagini, prefissandole un termine non superiore a quattro mesi. Per l'effettuazione delle indagini la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni previsti dall'articolo 82 della Costituzione per le commissioni di inchiesta. Per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 90 della Costituzione non puo' essere opposto, in relazione agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, il segreto di Stato. La Commissione puo' delegare ad uno o piu' commissari il compimento di atti istruttori, salvo quelli relativi alla liberta' personale.
Testo in vigore dal 13 maggio 1978 al 24 dicembre 1987
