Art. 12 — Attività istruttoria
Il Ministero degli affari esteri effetua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui all'articolo 7, salvo i casi previsti all'articolo 9, commi 4 e 5. Il Comitato, accertata la coerenza delle finalita' dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonche' con le direttive formulate dal CISD i sensi dell'articolo 6, esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, puo' richiedere un ulteriore esame da parte del CISD. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105
6Il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) l'introduzione, dopo la sezione I, e prima dell'articolo 11, della seguente: "Sezione II - Operazioni per i Paesi non appartenenti all'Unione europea".
Testo vigente dal 22 luglio 2012
