Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1990 al 22 luglio 2012. Leggi il testo vigente →

Il Ministero degli affari esteri effetua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui all'articolo 7, salvo i casi previsti all'articolo 9, commi 4 e 5. Il Comitato, accertata la coerenza delle finalita' dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonche' con le direttive formulate dal CISD i sensi dell'articolo 6, esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, puo' richiedere un ulteriore esame da parte del CISD.

Testo in vigore dal 14 luglio 1990 al 22 luglio 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art12 · fonte su Normattiva