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Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuati entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il Comitato di cui all'articolo 7. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe e' immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'articolo 7. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata per un periodo di validita' inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazione contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovra' avere una validita' di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile.

Testo in vigore dal 14 luglio 1990 al 11 luglio 2003

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