Art. 15 — Sospensione o revoca delle autorizzazioni
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Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 13 sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 sono disposte con decreto del Ministero degli affari esteri sentito il CISD. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 7. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e' estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 non imputabili alla volonta' dell'operatore. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 277 come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera m) dell'articolo 15 della suddetta legge. In casi eccezionali il CISD puo' temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'articolo 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui fornira' elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avra' ritenuto opportuno adottare misure cautelative. Il divieto sara' rimosso dallo stesso CISD, solo quanto saranno cessate le cause che lo hanno determinato.
Testo in vigore dal 14 luglio 1990 al 22 luglio 2012
