Art. 17 — (Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale) 1. Il contributo per l'iscrizione nel registro nazionale è disciplinato dal codice dell'ordinamento militare
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Per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3 gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle difesa, di concerto con il Ministro del tesoro. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.
Testo in vigore dal 14 luglio 1990 al 9 ottobre 2010
