capo V — OBBLIGHI DELLE IMPRESE
- Art. 17 — (Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale) 1. Il contributo per l'iscrizione nel registro nazionale è disciplinato dal codice dell'ordinamento militare
- Art. 17-bis — Oneri posti a carico dei soggetti interessati
- Art. 18 — Lista dei materiali
- Art. 19 — Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri
- Art. 20 — Utilizzo delle autorizzazioni
- Art. 20-bis — Attività di controllo
- Art. 20-ter — Poteri di vigilanza
- Art. 21 — Seminari, soggiorni di studio e visite
- Art. 22 — Divieti a conferire cariche