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Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'articolo 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresi' comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamento della lista.

Testo in vigore dal 14 luglio 1990 al 22 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art18 · fonte su Normattiva