Art. 20-ter — Poteri di vigilanza
Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative, nonche' la conformita' alle condizioni indicate nel certificato e con i criteri definiti all'articolo 10-sexies, effettua delle visite presso le aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3, inviando gli ispettori designati, i quali possono:
- a)accedere a tutti i locali pertinenti;
- b)esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro.
Testo vigente dal 22 luglio 2012
