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Il Presidente del consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente. I Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attivita' di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. La relazione di cui al comma 1 dovra' contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantita' e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovra' contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonche' l'elenco delle iscrizioni sospensioni o cancellazioni nel Registro Nazionale di cui all'articolo 3.

Testo in vigore dal 14 luglio 1990 al 11 luglio 2003

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