[1]All'onere di lire 42.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si fara' fronte mediante riduzione dei capitoli nn. 2321 (lire 25.000.000) e 3085 (lire 17,5 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

[2]La presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 3 maggio 1967

[4]SARAGAT

[5]MORO - TREMELLONI - COLOMBO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE

Testo vigente dal 26 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;310~art5 · fonte del testo