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Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede mediante procedura valutativa relativamente ai progetti o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:

  • a)finanziamento, eccedente l'importo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); la domanda deve contenere la deliberazione preventiva dell'istituto finanziatore; il finanziamento puo', comunque, essere ammesso a contributo in misura non superiore a lire 30 miliardi;
  • b)realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefici. Sono altresi' ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali e' effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo. I requisiti dell'iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e' valutata con particolare riferimento alla congruita' delle spese previste, alla redditivita', alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale. L'ammissione al contributo di cui al presente articolo e' disposta sulla base della deliberazione di un Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 5, comma 13. La composizione del Comitato e' effettuata in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni statali interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Comitato di cui al presente comma e' soppresso il Comitato di cui all'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il contributo di cui al presente articolo e' erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Dalla prima quota e' trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione concessa, la cui erogazione e' subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale della spesa stessa. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della tipologia dell'intervento e su richiesta dell'impresa, puo' essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica soluzione, con sconto degli interessi rispetto alla data delle scadenze di cui al comma 5. E', in ogni caso, consentita l'erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo concesso fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo, sulla base di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.

Testo in vigore dal 21 marzo 2001 al 7 gennaio 2011

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