((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi e' nato in Italia o e' stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027)). Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151. 2 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

La legge 22 dicembre 1994, n. 736 ha disposto che "il termine di due anni, previsto dal presente art. 17, e' prorogato fino al 15 agosto 1995".

L. 23 dicembre 1996, n. 662

3

La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art. 2, comma 195) che "Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, gia' prorogato con legge 22 dicembre 1994, n. 736, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997".

Testo vigente dal 24 maggio 2025

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91~art17 · fonte su Normattiva