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Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1992 al 5 gennaio 1995
