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Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorita' consolare. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1992 al 10 dicembre 1994
