Art. 9-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 maggio 2025 al 1 gennaio 2026. Leggi il testo vigente →
Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza ((, ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare,)) sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina al finanziamento di progetti del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari.
Testo in vigore dal 24 maggio 2025 al 1 gennaio 2026
