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Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo ((di importo pari a 250)) euro. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la meta', al finanziamento di progetti del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra meta', alla copertura degli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

Testo in vigore dal 4 dicembre 2018 al 19 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91~art9bis · fonte su Normattiva