Il quarto comma dell'articolo 199 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Il termine e' di trenta giorni per le impugnazioni del procuratore generale della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento".
Testo vigente dal 1 agosto 1984
