Art. 10
Coloro che illegalmente detengono armi di qualsiasi specie, comprese quelle da guerra o tipo guerra e quelle da punta e da taglio, o parti di esse, compresi i congegni necessari per il loro funzionamento, munizioni, esplosivi, ed altri congegni micidiali, non sono punibili qualora, prima dell'accertamento del reato e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, alla stazione dei carabinieri competente per territorio, che ne rilascia ricevuta, ovvero, qualora si tratti di armi, munizioni ed esplosivi che possono essere legalmente detenuti, ottemperino all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La denuncia e' valida anche senza l'indicazione della provenienza.
Testo vigente dal 28 febbraio 1990
