Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati
Art. 5
La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.
Testo vigente dal 28 febbraio 1990
