Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' sostituito dai seguenti: "La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, puo' autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei Figli meritevole di tutela. La decisione di cui al comma precedente puo' essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravita', su istanza di una delle parti".

Testo vigente dal 11 marzo 1987

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 65/2006

    Altra decisione
    16 febbraio 2006

    ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Udine. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 9 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

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  • Ordinanza n. 491/2000

    Questione infondata
    14 novembre 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione…

    Art. 3 cost. · Art. 9 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 13 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 87/1995

    Questione infondata
    17 marzo 1995

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), novellato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello d…

    Art. 3 cost. · Art. 9 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 13 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 2 divorzio

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;74~art9 · fonte su Normattiva